1. Per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1, la presente legge detta ulteriori disposizioni in materia di protezione degli animali rispetto alle norme già contenute nel codice penale e nelle leggi speciali vigenti.
2. La presente legge disciplina, in particolare, i seguenti aspetti:
a) il divieto di impiego di animali nei circhi e negli spettacoli viaggianti, di cui al capo II;
b) la tutela degli animali da pelliccia, di cui al capo III;
c) la tutela degli animali di affezione e la prevenzione del randagismo, di cui al capo IV;
d) la protezione degli animali durante il trasporto, di cui al capo V.