Art. 2.
(Ambito di applicazione).

      1. Per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1, la presente legge detta ulteriori disposizioni in materia di protezione degli animali rispetto alle norme già contenute nel codice penale e nelle leggi speciali vigenti.
      2. La presente legge disciplina, in particolare, i seguenti aspetti:

          a) il divieto di impiego di animali nei circhi e negli spettacoli viaggianti, di cui al capo II;

          b) la tutela degli animali da pelliccia, di cui al capo III;

 

Pag. 4

          c) la tutela degli animali di affezione e la prevenzione del randagismo, di cui al capo IV;

          d) la protezione degli animali durante il trasporto, di cui al capo V.